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ASSISTENZA LEGALE PER GLI ISCRITTI DEL LAZIO
In questo periodo di problemi e di difficili cambiamenti delle normative che regolano le professioni sanitarie, (certificazioni, conguagli ecc.) lo SMI-LAZIO offre ai propri iscritti un servizio di consulenza legale GRATUITO. Il legale (Dott. Alessio Pastorelli) ricevera' presso la Sede Regionale di Roma, via Merulana n. 272, il terzo martedì di ogni mese (a partire dal 16 marzo 2010) dalle ore 16:00 in poi. Le consulenze faranno particolare riferimento alle questioni connesse all'esercizio della professione medica, nelle seguenti branche del diritto: 1) Diritto del lavoro; 2) Diritto sindacale; 3) Diritto civile; 4) Diritto penale. Gli interessati dovranno farne preventiva richiesta di appuntamento contattando la Segreteria SMI. |
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RIPRENDIAMO IL RICORSO DELL' IRAP
Ogni medico di assistenza primaria può promuovere ricorso per ottenere il rimborso dell'IRAP versata, previa apposita istanza LO SMI GIA' DA MESI STA ATTUANDO LE PROCEDURE
GLI ISCRITTI INTERESSATI CI CONTATTINO
Pronunciamenti di distinte commissioni tributarie (Puglia, Napoli, Caserta) rafforzano un orientamento positivo nei confronti dei medici di assistenza primaria in relazione all’Irap: la “novità” è che il medico, indipendentemente dall’esistenza del requisito organizzativo, solo per il fatto di essere inserito nell'ambito di una organizzazione altrui - qual'è quella del Servizio Sanitario nazionale, in generale, e della Azienda Sanitaria con cui è convenzionato in modo particolare - andrebbe comunque esentato da IRAP, per cui avrebbe diritto al rimborso di quanto versato. Per le modalità di adesione all'iniziativa sindacale sui rimborsi dell'Irap Contattare la sede nazionale o inviare mail al info@sindacatomedicitaliani.it o contattare la segretaria nazionale Palloni cinzia PARERE LEGALE DELL’AVVOCATO ANTONIO PULIATTI (Legale SMI Nazionale) Spett.le S.M.I. Alla Segreteria Generale Al Segretario Organizzativo E' noto che in esito alla circolare n. 45 del 12 giugno 2008 dell’Agenzia delle Entrate e delle diverse sentenze della Corte di Cassazione del febbraio 2007, è oggi diversa la valutazione da effettuare in ordine al versamento IRAP per i medici di medicina generale addetti alla assistenza primaria La Suprema Corte ha dedicato alla definizione del requisito dell’autonoma organizzazione l’udienza dell’8 febbraio 2007, in cui, in doppio collegio, ha preso in esame 80 ricorsi riguardanti diverse attività. Dalle motivazioni delle sentenze, pur nella diversità delle situazioni, può ricavarsi un indirizzo interpretativo uniforme, che respinge la tesi fatta propria dell’agenzia delle Entrate, così come quella più favorevole ai contribuenti. La tesi “intermedia” adottata dalla Cassazione si fonda su alcuni principi di carattere generale in base ai quali valutare la sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione, che si verifica quando ricorrono congiuntamente due condizioni: • Il professionista sia «responsabile dell’organizzazione» e non sia «inserito in strutture organizzative riferibili all’altrui responsabilità ed interesse»; • L’attività professionale sia svolta con l’utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività. Tale condizione si verifica quando il professionista si avvale non occasionalmente di lavoro altrui ovvero quando si avvale di beni strumentali che, secondo l’id quod plerumque accidit, eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio della professione. Con particolare riferimento ai beni strumentali, la Suprema Corte ha ritenuto che la lettera e la ratio della norma non consentano l’adozione di un criterio quantitativo predeterminato per individuare gli elementi concorrenti a definire il concetto di autonoma organizzazione. In tal modo viene nuovamente conferita delega ai giudici di merito di verificare la ricorrenza del requisito dell’organizzazione in capo ai lavoratori autonomi in un giudizio da emettere all’esito di un’analisi più di fatto che di diritto, essendo gli stessi chiamati a valutare caso per caso e secondo criteri di ragionevolezza se i beni impiegati siano significativi in relazione all’attività in concreto svolta. E' stato infatti sancito il seguente principio di diritto: "L'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce - secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata elaborata dalla Corte costituzionale - presupposto dell'IRAP qualora si tratti di attività "autonomamente organizzata". Il requisito dell'"autonoma organizzazione" dell'attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate". Nello specifico dell'attività del medico di medicina generale addetto alla assistenza primaria, ricorre, a mio avviso, anche il presupposto di esenzione di cui al punto a) del precedente principio di diritto, poiché il medico è inserito nell'organizzazione altrui e in particolare quella del S.S.N. A tal proposito con la sentenza 146/2006, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione XV, si è occupata di un medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale, affermando che per i medici di base manca il presupposto per l’assoggettabilità all’Irap, poiché il professionista <>. Più recentemente La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con la sentenza n. 9/05/09 ha ritenuto che “ gli elementi caratterizzanti il rapporto intercorrente tra il medico convenzionato ed il servizio sanitario nazionale escludono di per sé ‘esistenza di una organizzazione autonoma e non renderebbero necessaria la prova per la verifica dell’esistenza o meno della organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP. Il medico convenzionato infatti svolge il proprio incarico che ha ottenuto a seguito di concorso per titoli e l’iscrizione in speciali elenchi, sotto il potere di sorveglianza delle ASL, deve aprire un ambulatorio nella località che gli viene assegnata… “ Analogo orientamento è stato confermato dalla sentenza n. 25/44/09 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli pronunciata in esito all’udienza del 05.02.2009. A tali principi si è evidentemente ispirata anche la dichiarazione congiunta, resa dalla Sisac e dalle OO.SS., n. 6 all'ACN siglato da ultimo in data 27 maggio 2009, laddove si precisa che “l'attività del medico di assistenza primaria, ancorchè si avvalga delle prestazioni di collaboratore di studio, non possiede le caratteristiche di autonoma organizzazione in quanto è sottoposta ad una serie di vincoli convenzionalmente previsti: obbligatorietà di presenza settimanale in numero minimo di ore giornaliere di apertura del proprio studio; prescrizioni e controlli circa i requisiti dei locali adibiti ad esercizio dell'attività e della strumentazione in dotazione; limiti di anzianità per l'esercizio dell'attività; monitoraggio e verifiche continue dell'attività convenzionata; controlli delle prescrizioni con l'obbligo di adesione alle deliberazioni regionali ed aziendali circa l'indirizzo dell'attività” Tuttavia occorre precisare che la dichiarazione delle parti non può comunque comportare un esonero automatico dal pagamento dell'IRAP, in assenza di precise disposizioni da parte dell'amministrazione finanziaria. Di certo costituisce un elemento aggiuntivo favorevole a sostegno della tesi dell'esonero, da far valere comunque con i metodi tradizionali. °°°°°°°°°°°° La “novità” (seppur relativa) consiste nel fatto che il medico di assistenza primaria, indipendentemente dalla esistenza del requisito organizzativo, solo per il fatto di essere inserito nell'ambito di una organizzazione altrui - qual'è quella del Servizio Sanitario nazionale, in generale, e della Azienda Sanitaria con cui è convenzionato in modo particolare - andrebbe comunque esentato da IRAP, per cui avrebbe diritto al rimborso di quanto versato. Tale tesi, da tempo sostenuta da questo studio, è supportata dai pronunciamenti sopra riportati. Dalle considerazioni che precedono deriva che ogni medico di assistenza primaria può promuovere ricorso per ottenere il rimborso dell'IRAP versata, previa apposita istanza. *avvocato
Roma, 24 settembre 2009
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Lancio agenzia Omniroma sui ritardati pagamenti
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SANITÀ, SMI: OLTRE 300 MEDICI FRUSINATE PAGATI CON 20 GIORNI RITARDO
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COMUNICATO SUI RITARDATI PAGAMENTI A FROSINONE
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SMI-LAZIO (FROSINONE): LA ASL PAGA GLI STIPENDI DI GIUGNO CON 20 GIORNI DI RITARDO AGLI OLTRE 300 MEDICI DELL’ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
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Certificazione on line:interrogazione parlamentare
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L'IDV nella persona di Mario De Luca Responsabile del Dipartimento Sanità IDV Lazio e dell'on.le Palagiano presentano un'interrogazione parlamentare sulle certificazioni on line e sulla possibilità dell'autocertificazione per i cittadini per i primi 3 giorni di malattia
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La gestione del paziente con rischio cardiovascolare globale: l'appropriatezza prescrittiva nelle scelte terapeutiche
Sabato 9 Ottobre 2010 presso la Sala Conferenze Centro Congressi Auditorium San Domenico - Roma Via Casilina 18
Programma e notizie: APRI L' ARTICOLO
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Ancora sulla certificazione on line
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Vi invitiamo a ritirare il pin solo su richiesta formale della asl e a continuare la compilazione cartacea dei certificati fino a nuove indicazioni
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Vi informiamo che il giorno 15 luglio p.v. presso la nostra sede di via Merulana 272, dalle ore 9 alle 16,si terrà un corso sulla privacy per segretarie e collaboratori di studio (in generale personale dipendente assoggettato ad INPS: dipendenti di Studi Medici, Laboratori, Cliniche Convenzionate ecc. ecc.) relativo agli obblighi derivanti dalla Legge sulla Privacy
Il corso è gratuito e rientra nei corsi previsti dal Fondo Professioni dell'INPS. Chiunque volesse può partecipare. Per informazioni ed adesioni contattare la segretaria (Martina) allo 06/4826742.
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L' importanza di essere firmatari degli Accordi Nazionali
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Sono rappresentativi e possono promuovere il procedimento previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo i sindacati che hannostipulato contratti collettivi applicati in tutto il territorio nazionale. (Cass. sez. lavoro n. 5209 del 4 marzo 2010)
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CONCLUSO L'INCONTRO IN REGIONE SULLA CERTIFICATI ON LINE
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Concluso in serata l'incontro tra la Regione Lazio e le OO.SS per la Medicina Convenzionata.Le richieste presentate dai Sindacati saranno portate dalla Regione Lazio alla riunione tra Ministero e Regioni che si terrà il 5 luglio 2010 Nel frattempo, invitiamo i colleghi a ritirare il pin code esclusivamente su richiesta formale delle aziende, ma a non utilizzarlo in assenza di ulteriori chiarimenti
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Secondo una nota inviata da una ASL romana, che presumibilmente trasmette disposizioni regionali, i medici sostituti, almeno temporaneamente, continueranno a certificare su cartaceo. Non e' ben chiara l' evoluzione successiva del problema.
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SMI-LAZIO – CERTIFICAZIONI ON-LINE: SINDACATI PRONTI A “SCIOPERO TELEMATICO”
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