Responsabilità professionale. Per le strutture santiarie obbligo di fornire la documentazione sanitaria al paziente entro 7 giorni

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Le eventuali integrazioni dovranno poi essere entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del paziente. E’ quanto recita l’emendamento 4.100 del relatore approvato ieri dalla commissione Sanità del Senato. Concluso, intantol, l’esame dell’articolo 3 con altri 4 emendamenti approvati in tema di Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità. (Consulta gli Emendamenti)

La direzione sanitaria delle strutture pubbliche e private dovranno fornire ai pazienti la documentazione sanitaria disponibile, preferibilmente in formato elettronico, entro sette giorni dalla richiesta. Le eventuali integrazioni dovranno essere fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni. Questa la nuova indicazione contenuta nell’emendamento 4.100, al ddl sulla responsabilità professionale ed il rischio clinico, presentata dal relatoreAmedeo Bianco (Pd) ed approvata nella giornata di ieri dalla commissione Sanità del Senato. Rispetto al testo approvato dalla Camera scende dunque in modo sostanziale il tempo di attesa da parte dei pazienti per la consegna della propria documentazione sanitaria, inizialmente prevista entro un termine di trenta giorni.
 
Sempre nella giornata di ieri, si è concluso l’esame dell’articolo 3 con l’accantonamento dell’emendamento 3.2 del relatore, e con l’approvazione di altre 4 proposte di modifica. I senatori della XII commissione hanno dunque dato il loro via libera all’emendamento 3.1 a prima firma Donella Mattesini (Pd), con il quale al comma 1, dopo le parole: “Osservatorio nazionale” vengono inserite le seguenti: “delle buone pratiche”.

Approvato poi l’emendamento 3.3 a prima firma Luigi d’Ambrosio Lettieri (CoR): al comma 2, dopo le parole: “rischio sanitario”, vengono inserire le seguenti: “e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure”.
 
Via libera all’emendamento 3.11 a prima firma Lorenzo Battista (Aut-Psi-Maie) con il quale al comma 2, dopo le parole: “società scientifiche”, sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 5″.

Semaforo verde, infine, all’emendamento 3.13 a prima firma Annalisa Silvestro (Pd) con il quale al comma 2, dopo le parole: “delle società scientifiche”, vengono inserire le seguenti: “e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,”. (Fonte: Quotidiano Sanità)