Ticket pazzi Regione Lazio: ecco il modulo per il ricorso

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Pioggia di protesta contro la Regione Lazio per la vicenda dei “ticket pazzi” che vede 235mila persone raggiunte da avvisi bonari emessi dalla Pisana per prestazioni arretrate risalenti agli anni 2009 e 2010. Una quantità di destinatari che aumenta a vista d’occhio: dopo una settimana dall’esplosione del caso la Regione ha precisato che sono ben 328mila.

L’amministrazione regionale non ha bloccato il procedimento anche se ha ammesso che circa il 3% delle cartelle potrebbe essere errata. Si riferisce in particolar modo agli arretrati non dovuti per visite e consulenze presso i consultorio della Asl Roma D e ha soltanto annunciato che “sta predisponendo una nuova lettera da inviare ai precedenti destinatari, che annulla, agendo in autotutela, gli avvisi bonari precedentemente inviati“. Inoltre, ha dilazionato il termine del pagamento ovvero ha “predisposto l’estensione, da 30 a 90 giorni, dei termini per il pagamento delle somme indicate dall’avviso, consentendo in questo modo di approfondire le verifiche quando richiesto”.

Resta il fatto che migliaia di persone ritengono ingiusta e sbagliata la richiesta e per questo motivo stanno presentando note di protesta e cercando di contattare il numero verde 800.909.120 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e anche il martedì e il giovedì dalle 14,00 alle 17,00) con grande fatica perchè perennemente occupato.

Sono scesi in campo anche il sindacato Cobas e l’Assotutela che hanno predisposto un modulo tipo per effettuare un ricorso in autotutela “In realtà – spiega Cesare Morra, delegato Cobas della Asl Roma D – per gli Avvisi Bonari sembra non sia previsto il ricorso. Si può fare solo quando la cartella passa in riscossione ad Equitalia. Nel frattempo, ci suggeriscono i nostri legali, una lettera in autotutela può dare diritto di contestazione”.

Quelli che seguono sono i presupposti contestati nel modulo in distribuzione che può essere spedito attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo recuperoticket@regione.lazio.it oppure inviando una inviare una raccomandata A/R indirizzata a: Regione Lazio – Contact Center Recupero Ticket in via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 ‘Palazzina C’, 00145, Roma indicando come oggetto Recupero Ticket e facendo riferimento al proprio ID della tessera sanitaria.

1) “La pretesa di rimborso e restituzione della Regione Lazio in primo luogo è oltremodo superiore rispetto a quanto per legge sia ipotizzabile richiedere, il fatto non costituisce reato e l’adozione del relativo provvedimento deve essere correttamente motivata”.

2)La Regione Lazio non avrebbe regolarmente effettuato le verifiche tributarie del caso onde per cui si potrà procedere alle iniziative di legge solo dopo accurato vaglio ed accertata violazione avutasi con adeguata istruttoria, questa da svolgersi obbligatoriamente comunque in contraddittorio con il contribuente al quale è riconosciuta per legge la partecipazione alla formazione del processo amministrativo a suo carico”.

3) “La Regione Lazio per autotutelarsi ha ammesso un “errore fisiologico” nella richiesta dei rimborsi, tutto concentrato sulla RM/D, visto l’invio degli avvisi bonari ad utenti per prestazioni nei consultori, senza verificare ed ammettere che di “errori” ce ne sono molti altri”.

4) “Il recupero delle presunte omesse somme legate al ticket sanitario per prestazioni assistenziali hanno prescrizione biennale in quanto, (sentenze n. 23800/2004 e n. 21555/2005 della Corte di Cassazione) le stesse sono svincolate alle norme che regolano i rimborsi delle imposte sui redditi, stabilendosi, pertanto, che il termine è quello decadenziale previsto dall’articolo 21 del D.lgs n. 546/1992, decorrente dalla data dell’indebita omissione”.

5) “La natura biennale della relativa prescrizione trova conforto in una molteplicità di motivi ovvero: A) per la presunta sua natura non tributaria; B) perché, appunto avendo natura non tributaria, esula dal carattere generale previsto dall’articolo 2946 del codice civile; C) perché ai fini della dichiarazione, dell’accertamento e della riscossione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, non indicando nulla riguardo alla natura di contributo o istituto similare del ticket sanitario il quale non è certo riconducibile nell’alveo della normativa afferente le imposte sui redditi”. (Fonte: Salute Okay)

Quello che segue è il fac-simile delle due pagine di ricorso:

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