Medici&Co, ecco i requisiti minimi per i contratti di assicurazione. Arriva il Fondo Balduzzi

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Un ombrello che garantisca a tutti i professionisti della salute di tutelarsi contro il caro-polizze: è questa la ratio dello schema di Dpr sui criteri minimi e uniformi dei contratti di assicurazione per gli esercenti sanitari, trasmesso dal Goverrno alle Regioni per il via libera definitivo. (Consulta lo schema di Dpr concernente la disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie).

Il testo recepisce innanzitutto quanto previsto dalla legge Balduzzi, che all’articolo 3 prevedeva l’istituzione di un Fondo nazionale per assicurare i medici, sia dipendenti che convenzionati che liberi professionisti, che non riescono ad ottenere una polizza. Lo schema di Dpr provvede in questo senso, istituendo il Fondo presso Consap spa e affidandone la gestione a un Comitato tecnico che ha due funzioni principali: deliberare, previa istruttoria, sulle richieste di accesso al Fondo; provvedere alla valutazione del rischio.

Fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa per i liberi professionisti, il Dpr fissa due paletti chiari per l’ammissione al Fondo (che sarà alimentato dalle compagnie assicuratrici e dai versamenti di medici&Co che aderiranno): l’impossibilità per l’interessato che richiede la “copertura” di sostenere i costi per stipulare idonea copertura assicurativa; il rifiuto ripetuto tre volte da parte del mercato assicurativo. A parità di condizioni, l’accesso al Fondo è assicurato con priorità ai professionisti più giovani.

All’articolo 2 dello schema di Dpr, l’elenco delle profesisoni interessate, a partire dal medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, infermiere e vetrinario, fino al fisioterapista e ai tecnici delle professioni sanitarie.

Il massimale minimo della copertura assicurativa dei contratti è fissato in non meno di 1 milione di euro e si prevede che a ogni scadenza contrattuale sia determinato un aumento o una diminuzione del premio di tariffa in vigore all’atto della nuova stipula, in realzione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del contratto. (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)