La definizione di “disabile gravissimo”, alla quale d’ora in poi dovranno attenersi le regioni per la programmazione degli interventi, ma anche il dettaglio sull’impiego delle risorse: quei 350 milioni messi a disposizione dalla legge finanziaria per il fondo non autosufficienza, che andranno per almeno il 40% dedicati alle cure a casa e per almeno il 30% impiegati a favore delle persone nelle condizioni più critiche, compresi i malati di Sla. (Leggi la bozza di accordo)
E’ un tassello importante quello rappresentato dalla bozza di accordo inviata al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e relativa al riparto del Fondo per la non autosufficienza, definito nel maggio scorso. Ora si tratta di capire come, rispetto a chi e con quali modalità regioni e province autonome dovranno intervenire.
I “disabili gravissimi” – si legge nel documento anticipato ne Il Sole-24Ore-Sanità n. 30/31- sono le persone in «condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica».
Questo l’elenco delle priorità d’intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard (legge 42/2009):
- previsione e rafforzamento di punti unici d’accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali;
- potenziamento della presa in carico della persona attraverso un piano personalizzato di assistenza;
- valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali (Uvm) in cui siano presenti le componenti clinica e sociale;
- incremento dell’assistenza domiciliare;
- supporto al non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari e alla fornitura diretta degli stessi servizi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato;
- ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie, purché complementari al percorso domiciliare. (Fonte: Il Sole24Ore Sanità)