Riforma PA. Decade l’obbligo di polizza per i medici del Ssn: annullata scadenza del 15 agosto

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Dopo l’appello della Fnomceo, ora i medici del Ssn possono tirare un sospiro di sollievo. Il Dl 90, infatti, riformula il passaggio della Legge n.148/2011 che prevedeva l’obbligo di copertura. La relazione illustrativa al decreto PA spiega che la modifica “ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri”. LA RELAZIONE AL DL 90

Decade l’obbligo di polizza assicurativa per i medici del Ssn, che sarebbe dovuto scattare il prossimo 15 agosto. Nella relazione illustrativa al Dl 90 (riforma della PA), in riferimento alla legge 14 settembre 2011 (Legge Tremonti), n. 148, si legge che “in tema di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale”. La relazione spiega che la modifica è stata apportata “al fine di evitare costosi contenziosi futuri”.

Ieri il Comitato Centrale della Fnomceo aveva lanciato un accorato appello proprio per scongiurare la scadenza del 15 agosto. I medici del Ssn possono così tirare un sospiro di sollievo, in quanto il prossimo mese non dovranno adempiere ad alcuna scadenza assicurativa. 
Nel Dl 90 viene quindi riformulato un passaggio della legge Tremonti. L’articolo 27, comma C, del Dl riporta: “Al comma 4, primo periodo le parole ‘Per i contenuti’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti’””.

La nuova versione della Legge n.148/2011, in seguito alle modifiche, è quindi la seguente: “Nel rispetto dell’ambito applicativo dell’articolo 3, coma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale. (Fonte: Quotidiano Sanità)