LA DELEGAZIONE SMI, RICEVUTA IN REGIONE, CONSEGNA LE PROPOSTE DEL SINDACATO PER LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, IN VISTA DELLA REVISIONE DEL VIGENTE ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
Ipotesi di integrazione di Accordo Integrativo Regionale per la Continuità Assistenziale
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
Integrazione art.36 A.I.R EX ART.64 A.C.N (RAPPORTO OTTIMALE) Si applicano al compenso orario di C.A le previste misure incentivanti,in quanto non è stata raggiunta la completezza delle piante organiche così come previsto dall art 64 del vigente ACN’. Siffate misure incentivanti vengono calcolate come da tabella qui di seguito riportata. Tali incentivi verranno riconosciuti ai medici a partire dal 1 marzo 2007
Fascia di appartenenza I II
III
IV
V N° di medici carenti nel distretto
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
Incremento quota oraria in Euro
5
7
9
11
15
Integrazione Art 37 AIR (ex art 67 ACN)compiti del medico.
Ad integrazione del presente articolo,si stabilisce che i medici titolari di ca,possono volontariamente partecipare a progetti regionali e /o aziendali per l’assistenza h24 (PTP,ambulatori codici bianchi,ospedali distrettuali etc)
La partecipazione dei medici titolari di 24 h di incarico di Ca è disciplinata dal comma 4 art 65 ACN MARZO 2005( completamento delle 38 ore settimanali); per i Medici titolari di CA con doppio incarico si fa riferimento al comma 2 art 65 ACN marzo 2005 (PLUS ORARIO)
Le Aziende per la turnazione inerenti queste nuove attività territoriali si possono avvalere anche di medici sostituti inseriti nella graduatoria regionale di settore,con contratti annuali a termine.La partecipazione dei medici sostituti in graduatoria viene regolamentata ai sensi del comma 5 art 70 vigente ACN ; la partecipazione dei Medici Sostituti non in graduatoria ai sensi del comma 6 e 7 vigente ACN
ART 37 BIS (nuovo) Considerata la centralità del ruolo e delle funzioni del servizio di CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ e l’ esigenza, non più procrastinabile, di ottimizzare il servizio stesso attraverso i seguenti strumenti:
l Garantire la continuità dei medici addetti al servizio di CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE,
l Implementare le performance professionali dei medici addetti al recepimento delle chiamate;
l Consentire un’ efficace ed efficiente risposta alle esigenze di salute del territorio nell’ ottica di una presa in carico H24 delle esigenze di salute non differibili;
l Armonizzare le differenti professionalità operanti sul territorio, integrando la risposta alla urgenza soggettiva del cittadino con una adeguata continuità ospedale – territorio- emergenza, nel rispetto dei ruoli e competenze specifiche. ,
l le parti concordano un protocollo di intesa, per la ottimizzazione del servizio di CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE,che si trasmette in allegato alla presente, da realizzarsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo , dalla cui attuazione, priva di oneri aggiuntivi per la Azienda ARES 118, e per la Regione Lazio, scaturirà la piena realizzazione della risposta coordinata alle richieste di salute della popolazione, dando soluzione alle molte criticità della gestione h24 delle prestazioni non differibili di salute.
Integrazione art 43 AIR (ex art 73 ACN) Assicurazione contro I rischi derivanti dall’incarico. I caso di,gravidanza,maternità,allattamento,per gravi motivi familiari ,di salute e laddove ricorrano situazioni di stress psicofico per il lavoro particolarmente usurante ,si può ricorrere al part-time,fermo restando che in caso di inidoneità lavorativa di cui al capo III vigente ACN,è fatto salvo quanto stabilito dall’AIR 26 marzo 2006 e quanto disposto dall’art 73 dello stesso ACN. Tale regolamentazione non comporta aggravio di spesa per la regione Lazio.
Le ore rese vacanti vengono coperte secondo quanto disposto dall’articolo 39 AIR e art 70 ACN
Integrazione art. 47AIR ex art 65 ACN I medici con doppio incarico (C.A. e A.P.) possono porre un limite volontario all’acquisizione di scelte (LIMITE FISSATO A 650) ,così come previsto per i medici di A.P e per i medici di medicina dei servizi. A tale limite non concorrono le scelte temporanee (intendendosi per scelte temporanee tutte quelle a termine sia cittadini comunitari che non),le scelte in deroga ed i minori di anni 6. Si possono rendere compatibili 850 scelte con 12 h di ca Tale regolamentazione non comporta alcun aggravio di spesa per la Regione Lazio ma è tesa a migliorare , a parità di risorse, il servizio reso all’utenza (si allega relazione esplicativa)
All 1: MEDICI CON DOPPIO INCARICO
tenuto conto
Che nella Regione Lazio esiste il rapporto più basso d’Italia tra numero di medici di AP e assistibili tanto che la media di assistiti per medico non supera le 900 unità.
Che nel calcolo delle zone carenti di AP nella Regione Lazio ai medici di CA non sempre è stato attribuito il valore pari al rapporto ottimale vigente (1:1000) ma un valore inferiore, derivante dall’applicazione del limite di compatibilità di 650, determinando di fatto un errore nell’attribuzione delle zone carenti di AP individuandone in eccesso rispetto alla popolazione assistibile.
Che è prevedibile la riduzione del numero dei medici titolari di CA incaricati anche di AP a causa del superamento del limite di 650 assistiti
che i medici di cui sopra perdendo l’incarico di CA andrebbero a soprasaturare l’offerta di AP abbassando ancor di più il rapporto tra medico e assistiti creando importanti sacche di sottoccupazione medica e di un peggioramento del servizio considerato che nella Regione Lazio vi è una forte carenza di medici di CA che in base al rapporto ottimale dovrebbero essere circa 900 e sono invece soltanto 600 valutata
come criticità regionale dell’applicazione del vigente ACN la situazione dei medici con doppio incarico di CA e AP che al raggiungimento del limite di compatibilità tra i due rapporti convenzionali andrebbero a perderne uno (art. preso 65 ACN)
l
considerato che l’ACN all’art. 14 comma 9 recita “Nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale” e che questa condizione ricorra per il caso di specie preso atto
che la Sisac ,in data 15 gennaio 2007,su richiesta parere in merito da parte della Regione Lazio in deroga all’art.65 ACN, ha sostanzialmente affermato che era una clausola da inserire in accordo integrativo regionale e perciò prerogativa propria delle regioni
valutando come l’introduzione di tale regolamentazione non comporti alcun aggravio di spesa per la Regione Lazio ma migliori, a parità di risorse il servizio reso all’utenza si ritiene che il Comitato Regionale,nelle more di una revisione dell’ACN ,possa consentire ai medici con doppio incarico (C.A. e A.P.) di porre un limite volontario all’acquisizione di scelte (LIMITE FISSATO A 650) ,così come previsto per i medici di A.P e per i medici di medicina dei servizi. A tale limite non concorrono le scelte temporanee (intendendosi per scelte temporanee tutte quelle a termine sia cittadini comunitari che non),le scelte in deroga ed i minori di anni 6.Ai medici che sceglieranno di autolimitare le proprie scelte a 650,ai fini del calcolo delle zone carenti di AP,sarà attribuito un valore pari al rapporto ottimale vigente (1:1000)
all.2 Centrale d’ascolto Considerata la centralità del ruolo e delle funzioni del servizio di CENTRALE OPERATIVA di CA SI Sottolinea l’ esigenza, non più procrastinabile, di ottimizzare il servizio stesso attraverso i seguenti strumenti:
l Garantire la continuità dei medici addetti al servizio di CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE,
l Implementare le performance professionali dei medici addetti al recepimento delle chiamate;
l Consentire un’ efficace ed efficiente risposta alle esigenze di salute del territorio nell’ ottica di una presa in carico H24 delle esigenze di salute non differibili;
l Armonizzare le differenti professionalità operanti sul territorio, integrando la risposta alla urgenza soggettiva del cittadino con una adeguata continuità ospedale – territorio- emergenza, nel rispetto dei ruoli e competenze specifiche.
SI Propone un protocollo di intesa, per la ottimizzazione del servizio di CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE,che si trasmette in allegato alla presente, da realizzarsi entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, dalla cui attuazione, priva di oneri aggiuntivi per la Azienda ARES 118, e per la Regione Lazio, scaturirà la piena realizzazione della risposta coordinata alle richieste di salute della popolazione, dando soluzione alle molte criticità della gestione h24 delle prestazioni non differibili di salute. ritiene
Che debbano essere confermati in servizio a tempo determinato e fino al conferimento delle titolarità a tempo indeterminato le figure professionali attualmente addette alla CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE;
che ,debbano essere bandite le titolarità,sulla stima del fabbisogno rilevato e proporzionalmente all’aumento delle piante organiche in periferica
che la frequenza ad un corso di Formazione professionale obbligatorio non retribuito della durata di 400 ore,sia condizione indispensabile per l’ accesso alle funzioni di medico addetto alla CENTRALE OPERATIVA DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE;
che venga stilata una graduatoria per numero di ore di servizio specifico, anzianità di laurea,tra gli iscritti alla graduatoria di settore (CA)
(Allegato A: progetto Corso di Formazione Allegato B: Protocollo ARES- centrale Operativa)